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14/03/2011

IL CONTROLLO DI GESTIONE E L' ISO 9000

LA REALIZZAZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI E FINANZIARI UNENDO IL CONTROLLO DI GESTIONE ALLA NORMA ISO 9000 [continua]

03/01/2011

LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE

Dopo l'introduzione del D.L. 81 sulla Sicurezza anche la piccola azienda deve valutare il D.L. 231 [continua]

Notiziario

LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE

03/01/2011

Il D.L. 8 giugno 2001 n.231, sancisce  "la disciplina della  responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"  (i c.d. enti) introducendo, nel nostro ordinamento, la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Si tratta di una responsabilità che ricade sull'ente per taluni reati commessi, nel suo interesse o vantaggio, dai soggetti a esso funzionalmente legati:

a)      Soggetti con funzioni di rappresentanza, amministrazione, gestione e controllo, anche di fatto, dell'ente  (ad esempio : amministratori)

b)      Soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di costoro (i dipendenti, ed es., ma anche coloro che, pur non essendo funzionalmente legati all'ente, agiscano sotto la direzione e vigilanza dei vertici aziendali).

La normativa si applica a tutti gli enti con personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

I reati che determinano la responsabilità dell'ente sono in continuo incremento, attualmente sono:

  • Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)
  • Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)
  • Reati di criminalità organizzata (art. 24-ter).
  • Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e strumenti e segni di riconoscimento (art.25-bis).
  • Reati contro l'industria ed il commercio (art.25-bis.1).
  • Reati  societari  (art.25-ter).
  • Delitti  con finalità  di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art.25-quater).
  • Pratiche di mutilazione degli organi genitali  femminili  (art. 25-quater.1).
  • Delitti  contro la personalità individuale (art. 25-quinquies).
  • Abusi di mercato  (art.25-sexies del Decreto e relative norme di cui al Testo Unico della Finanza).
  • Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro  (art 25-septies).
  • Reati  di ricettazione,  riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art 25-octies).
  • Reati  in  violazione  del diritto  d'autore e di induzione a non rendere dichiarazioni  o a rendere dichiarazioni  mendaci  all'Autorità giudiziaria  (artt. 25-novies).
  • Reati transnazionali  (art. 10 legge n. 146 del 16 marzo 2006).

 

Nei confronti  dell'ente riconosciuto responsabile il  Decreto prevede  sanzioni  severe e attribuisce  la competenza per l'accertamento al giudice  penale,  che la esercita nell'ambito di un procedimento penale.

Le sanzioni  sono pecuniarie  e interdittive.

La sanzione pecuniaria è la pena base per gli illeciti ascrivibili all'ente. Essa è inflitta dal giudice penale secondo il meccanismo delle  "quote":   il giudice determina,  nell'ambito dei minimi e massimi fissati dalla legge, il numero delle quote da applicare per ogni ipotesi di responsabilità  e il valore di ogni singola quota.

Le sanzioni  interdittive possono essere: sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, e revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi; interdizione,  anche definitiva, dall'esercizio  dell'attività.  

Le sanzioni possono essere irrogate anche in via cautelare,  sulla base della mera contestazione da parte della Pubblica Accusa.

La normativa prevede la possibilità dell'ente di essere esonerato da responsabilità qualora provi di aver adottato, ed efficacemente attuato, un modello di organizzazione, gestione e controllo, idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

A questi fini,  il legislatore richiede una serie di adempimenti, tra cui:

L'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati che impegnano la responsabilità dell'ente (la cosiddetta "mappatura" delle attività sensibili);

L'adozione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

L'individuazione della  gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

L'istituzione di un apposito organo interno all'impresa, il  c.d. Organismo di Vigilanza, con compiti di vigilanza e controllo sul funzionamento e l'osservanza del modello;

Una  verifica periodica del modello e l'eventuale modifica dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero intervengano mutamenti  nell'organizzazione o nell'attività;

L'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Gli adempimenti ai dettami di cui al  d.lgs 231 richiedono, inoltre, l'elaborazione di un Codice Etico, in cui si rappresentano i principi ed i valori che indirizzano i comportamenti di quanti prestano attività per la Società o che devono risultare collimanti con quanti interagiscono con la stessa  (fornitori,partner d'affari).